Una recente novità normativa (Legge n. 207/2024) introduce per gli amministratori di società l’obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) personale nel Registro delle Imprese.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ha fornito chiarimenti operativi. Di seguito, i punti chiave: soggetti interessati, modalità e scadenze.
Soggetti Obbligati
L’obbligo riguarda gli amministratori di imprese costituite in forma societaria:
- Tutte le società, sia di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) che di persone (S.n.c., S.a.s.), esercenti attività d’impresa.
- Le reti d’imprese con fondo patrimoniale comune, attività commerciale verso terzi e soggettività giuridica.
Sono esclusi:
- Società senza scopo commerciale (es. società semplici non agricole, società di mutuo soccorso).
- Consorzi e società consortili.
- Enti giuridici non societari o non imprenditoriali.
Il termine “amministratori” include anche i liquidatori della società.
PEC dell’Amministratore: Regole Essenziali
Non è possibile utilizzare la PEC della società. La direttiva ministeriale del 22 maggio 2015 stabilisce che l’indirizzo PEC dell’impresa è di sua titolarità esclusiva.
Pertanto:
- L’indirizzo PEC dell’amministratore deve essere personale e diverso da quello societario.
- In caso di più amministratori, ognuno comunica la propria PEC.
- Un amministratore con più incarichi può usare un unico indirizzo PEC personale per tutte le società o comunicarne di diversi.
Scadenze
- Nuove Imprese (costituite dall’1 gennaio 2025): Obbligo immediato, con comunicazione contestuale all’iscrizione nel Registro Imprese.
- Imprese Già Esistenti (al 1° gennaio 2025): Termine ultimo 30 giugno 2025. Questa data vale anche per regolarizzare eventuali comunicazioni pregresse di PEC unica per impresa e amministratore.
L’iscrizione e la variazione della PEC dell’amministratore sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria.
Conseguenze dell’Omessa Comunicazione
- Blocco di pratiche societarie: La Camera di Commercio può sospendere l’iter di domande (es. rinnovo carica amministratore) richiedendo il dato mancante (da fornire entro 30 giorni, pena rigetto).
- Sanzioni Pecuniarie: Prevista una sanzione da 103 a 1.032 euro (art. 2630 c.c.), ridotta a un terzo se la violazione è sanata entro 30 giorni dalla scadenza.
Azioni Consigliate
- Verificare l’obbligo per la propria posizione.
- Assicurarsi di possedere una PEC personale distinta da quella aziendale.
- Procedere alla comunicazione al Registro Imprese entro i termini.
Lo Studio è a Vostra completa disposizione per consulenza e per assisterVi nell’espletamento di questo importante adempimento.