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Sisma Molise: documentazione tributaria, civile e del lavoro (41)

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2004 - 04 - 02 - Ordinanza del Presidente del Consiglio 3347

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2004

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3347).

Gazzetta Ufficiale N. 86 del 13 Aprile 2004

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2004 - 05 - 07 - Ordinanza del Presidente del Consiglio 3354

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 Maggio 2004

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3354). (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 112 del 14 maggio 2004 )

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2006 - 02 - 17 - Ordinanza del Presidente del Consiglio 3496

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ordinanza n. 3496

Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia.

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006)

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2006 - 04 - 05 - Ordinanza del Presidente del Consiglio 3507

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2006

Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso. (Ordinanza n. 3507)

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2006 - 12 - 27 - Ordinanza del Presidente del Consiglio 3559

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3559 27 dicembre 2006

Disposizioni urgenti di protezione civile.

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2007 - 02 - 09 - Ordinanza del Presidente del Consiglio 3564

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2007

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3564)

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2007 - 12 - 21 - Proroga Stato EMERGENZA GU 20080108 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 Dicembre 2007

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia.

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2008 - 01 - 16 - Ordinanza del Presidente del Consiglio 3642

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2008

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3642)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 21 del 25 gennaio 2008)

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2008 - 10 - 23 - DL 162 - abbattimento 60% commi da 2 a 5 Marche Umbria

Decreto legge del 23 ottobre 2008, n. 162 - Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2008

Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell\'autotrasporto, dell\'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

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2008 - 12 - 22 - legge 201 sisma Marche e Umbria - conversione DL 162

22/12/2008

Legge del 22 dicembre 2008, n. 201 - Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2008

Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di Sostegno ai settori dell\'autotrasporto, dell\'agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le Regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162

Art. 3.

Interventi in materia di protezione civile

1. E' autorizzata, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui:

a) 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle delibere CIPE 22 dicembre 2006, n. 165, e 22 dicembre 2006, n. 179, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2007 e n. 118 del 23 maggio 2007, di applicazione delle sanzioni sulle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibere CIPE 36/2002 e 17/2003;
b) 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibera CIPE 20/2004, non impegnate nei termini prescritti dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006;
c) 111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, pubblicata nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2008, per la realizzazione di programmi strategici di interesse regionale.

 

2. Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti gia' eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009 . Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di euro per l'anno 2009 , si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno 2009 , al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e' incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno 2011. 2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai soggetti privati e, in deroga all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, limitatamente ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che hanno usufruito della sospensione prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, e successive proroghe e integrazioni. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

 

3. I medesimi soggetti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009, effettuano gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni citate dalle disposizioni legislative indicate al comma 2, con le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. I contribuenti che, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, hanno chiesto la sospensione della effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione, effettuando direttamente il versamento dell'importo dovuto alle scadenze e con le modalita' previste dal presente articolo.

 

4. Il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non determina l'inefficacia della definizione stessa. In tale caso si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Per le somme iscritte a ruolo, oggetto della sospensione, il mancato versamento alle prescritte scadenze comporta la riscossione coattiva delle rate non pagate.

 

5. I soggetti che si avvalgono della definizione tributaria comunicano, con apposito modello, da approvarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, le modalita' ed i dati relativi alla definizione. Nel medesimo provvedimento e' stabilito anche il termine di presentazione del modello.

 

 

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