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2007 - 02 - 09 - Ordinanza del Presidente del Consiglio 3564

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2007

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3564)

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2007 - 12 - 21 - Proroga Stato EMERGENZA GU 20080108 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 Dicembre 2007

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia.

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2008 - 01 - 16 - Ordinanza del Presidente del Consiglio 3642

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2008

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3642)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 21 del 25 gennaio 2008)

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2008 - 10 - 23 - DL 162 - abbattimento 60% commi da 2 a 5 Marche Umbria

Decreto legge del 23 ottobre 2008, n. 162 - Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2008

Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell\'autotrasporto, dell\'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

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2008 - 12 - 22 - legge 201 sisma Marche e Umbria - conversione DL 162

22/12/2008

Legge del 22 dicembre 2008, n. 201 - Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2008

Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di Sostegno ai settori dell\'autotrasporto, dell\'agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le Regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162

Art. 3.

Interventi in materia di protezione civile

1. E' autorizzata, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui:

a) 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle delibere CIPE 22 dicembre 2006, n. 165, e 22 dicembre 2006, n. 179, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2007 e n. 118 del 23 maggio 2007, di applicazione delle sanzioni sulle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibere CIPE 36/2002 e 17/2003;
b) 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibera CIPE 20/2004, non impegnate nei termini prescritti dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006;
c) 111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, pubblicata nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2008, per la realizzazione di programmi strategici di interesse regionale.

 

2. Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti gia' eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009 . Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di euro per l'anno 2009 , si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno 2009 , al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e' incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno 2011. 2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai soggetti privati e, in deroga all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, limitatamente ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che hanno usufruito della sospensione prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, e successive proroghe e integrazioni. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

 

3. I medesimi soggetti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009, effettuano gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni citate dalle disposizioni legislative indicate al comma 2, con le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. I contribuenti che, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, hanno chiesto la sospensione della effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione, effettuando direttamente il versamento dell'importo dovuto alle scadenze e con le modalita' previste dal presente articolo.

 

4. Il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non determina l'inefficacia della definizione stessa. In tale caso si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Per le somme iscritte a ruolo, oggetto della sospensione, il mancato versamento alle prescritte scadenze comporta la riscossione coattiva delle rate non pagate.

 

5. I soggetti che si avvalgono della definizione tributaria comunicano, con apposito modello, da approvarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, le modalita' ed i dati relativi alla definizione. Nel medesimo provvedimento e' stabilito anche il termine di presentazione del modello.

 

 

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2009 - 01 - 27 - atti del senato legislatura 16º - aula - resoconto stenografico della seduta n. 134

- la sospensione dei pagamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, normativamente già disposta, opera ex lege e non è sottoposta ad alcuna autorizzazione o istanza preventiva, contrariamente a quanto richiesto dall\'INPS;

- essa è destinata a tutti i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 31 ottobre 2002, avevano l\'unico requisito, normativamente richiesto, della residenza anagrafica o della sede legale o della sede operativa, nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici stessi e individuati con i decreti del Ministro dell\'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, a prescindere dall\'attività svolta o assunta o modificata, antecedentemente o
successivamente a quella data;

- il periodo di sospensione interessato, pcr tutte le regioni colpite da calamità naturale, è senza soluzione continuità ed unico, come unico è l\'evento calamitoso e, con riferimento al Molise, esso va dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008, termine ultimo stabilito ai sensi dell\'articolo 5, comma 10, lettera a) del detreto-legge n. 93 del 28 maggio 2008. Ci sarà inoltre un unico sistema di restituzione, per tributi e contributi, così come rimodulato nel provvedimento in questione;

- la restituzione avviene a cura degli stessi soggetti che si sono avvalsi della sospensione e, se presenti e fino a quando saranno presenti, a cura dei rispettivi sostituti d\'imposta;

- per effetto di tali nuove disposizioni, abrogative delle altre precedenti e contrastanti, devono intendersi sospese e le restituzioni già iniziate; devono intendersi sospese le azioni recupero bonario e coattivo, comprese le cattelle esattoriali di pagamento già notificate; devono intendersi sospesi, per cessata materia del contendere, i procedimenti giudiziari in corso; cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dagli enti e istituti previdenziali in relazione a precedenti disposizioni che risultano abrogate;
per il compatto dei contributi, opera la medesima disciplina già vigente per il compatto dei tributi, sia in merito alla sospensione che in merito alla restituzione;

- ad estendere, con apposito atto, la normativa in parola, a tutte le ventidue aree colpite da calamità naturali per le quali era stato adottato provvedimento di sospensione al fine di superare ogni ingiustificata disparità di trattamento anche con riferimento alle disposizioni riguardanti i dipendenti pubblici e statali.

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2009 - 01 - 28 - legge 2 e allegato - 4bis e 4ter estensione Umbria e Marche al Molise e Puglia

Legge del 28/01/2009 n. 2

Titolo del provvedimento: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28/01/2009 - supplemento ordinario)

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2009 - 03 - 11 - Comunicato Stampa Ripresa degli adempimenti tributari diversi dai versamenti prot. 22456 Agenzia delle Entrate

N. 22456/2009 protocollo

Ripresa degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte in seguito agli eventi sismici del 31 ottobre 2002 che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia.

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2009 - 03 - 13 - Sospensione Sisma Molise - ripresa adempimenti fiscali - Direzione Regionale Molise

Molise: scadono il 16 giugno gli adempimenti tributari relativi al sisma del 2002

I contribuenti con residenza o domicilio nei territori del Molise colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 hanno tempo fino al prossimo 16 giugno per presentare le dichiarazioni fiscali relative al periodo di sospensione fissato in seguito al terremoto (ossia dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008) e per regolarizzare, in misura agevolata, la propria posizione fiscale.

Si ricorda che i Comuni coinvolti sono: Bonefro, Casacalenda, Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia e Ururi.

Aggiungo: per la provincia di Foggia, Pietramontecorvino e Casalnuovo Monterotaro

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2009 - 04 - 10 - Eventi sismici file completo modello comunicazione

10/04/2009

Approvazione del modello di Comunicazione per la definizione dei versamenti e dei carichi iscritti a ruolo sospesi a seguito degli eventi sismici del settembre 1997 nel territorio delle Regioni Marche ed Umbria e dell'ottobre 2002 nel territorio delle regioni Molise e Puglia

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